Statuto

La Libera Compagnia Padana è stata fondata il 6 marzo 1995 in una sala di Palazzo Marino a Milano. L’atto costitutivo è stato sottoscritto davanti al notaio da cinque soci a nome di altri dodici fondatori.


| Art.  1 | Art.  2 | Art.  3 | Art.  4 | Art.  5 |
| Art.  6 | Art.  7 | Art.  8 | Art.  9 | Art. 10 |
| Art. 11 | Art. 12 | Art. 13 | Art. 14 | Art. 15 |
| Art. 16 | Art. 17 | Art. 18 | Art. 19 | Art. 20 |
| Art. 21 | Art. 22 |

 

Art. 1 - Denominazione

È costituita l’Associazione denominata "La Libera Compagnia Padana".

Art. 2 - Finalità

L’Associazione tende alla promozione della cultura, delle lingue, delle tradizioni e delle aspirazioni autonomiste della Padania e promuove ogni iniziativa che porti alla unità e alla libertà dei popoli Padani.
Con il termine di Padania si intendono tutte le regioni dell’Italia settentrionale più le province di Massa-Carrara, Pesaro-Urbino, i comuni toscani sul versante settentrionale dell’Appennino, i cantoni svizzeri di lingua italiana e romancia, il Nizzardo e i paesi istriano-dalmati di cultura veneta.
Per popoli padani si intendono quelli di lingua padana (piemontesi, liguri, lombardi, emiliani e romagnoli), i veneti, i friulani e i ladini. Tutte le altre minoranze esistenti nella regione (arpitani, occitani, walser, tirolesi e sloveni) sono da considerarsi come parte della Padania, fatto salvo il loro diritto naturale all’autodeterminazione.

Art. 3 - Sede

La sede ufficiale dell’Associazione è presso il Reggitore in carica.

Art. 4 - Soci

Sono Soci Aderenti dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e che ne facciano espressa domanda.
Sono Soci Ordinari dell’Associazione tutti coloro che possono date un effettivo contributo agli scopi sociali; essi sono scelti dalla Commissione fra i Soci Aderenti che abbiano dimostrato particolare impegno nel perseguire gli scopi dell’Associazione.
Sono Soci Anziani dell’Associazione tutti coloro che abbiano acquisito speciali meriti; essi sono scelti dalla Commissione fra i Soci Ordinari e il loro numero non può superare il decimo dei Soci Ordinari.
Sono Soci Fondatori quelli che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione.
I soci possono essere iscritti a partiti o movimenti che non abbiano finalità contrarie a quelle dell’Associazione. L’appartenenza all’Associazione non è compatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete.

Art. 5 - Obblighi dei Soci

Tutti i soci sono tenuti alla più stretta osservanza di quanto contenuto nello Statuto e nel Regolamento e al pagamento delle quote annuali di associazione nella misura stabilita dalla Dieta.

Art. 6 - Decadenza dei Soci

Costituiscono motivo di decadenza : il non rispetto delle finalità, dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione; il mancato pagamento di una quota annuale entro i tempi stabiliti dal Regolamento; la condanna con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti; una condotta morale e civile indegna che arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.
Le procedure per il provvedimento di decadenza sono riportate nel Regolamento.

Art. 7 - Dieta

La Dieta (Assemblea) indirizza con le sue decisioni la politica generale dell’Associazione e la governa attraverso le cariche e gli organi eletti; formula il Regolamento interno; discute e vota il bilancio; verifica il funzionamento degli organi eletti e l’opera delle cariche sociali; delega soci ad assolvere eventuali incarichi speciali; decide su tutto quanto concerne l’Associazione.
La Dieta è aperta a tutti i Soci : hanno però diritto al voto solo i Soci Ordinari, Anziani e Fondatori.
La Dieta ordinaria dovrà riunirsi almeno una volta l’anno con comunicazione a tutti i Soci con un preavviso di almeno quindici giorni.
Il Reggitore potrà promuovere la Dieta ordinaria ogni volta che per speciali motivi lo ritenga necessario o ogni volta che gliene sia fatta formale richiesta da parte di almeno un decimo della sommma dei Soci Ordinari e Anziani o di un terzo dei Soci Fondatori.
La Dieta si intende straordinaria quando dovrà essere effettuata a termini di legge con l’assistenza di un Notaio.
Le Diete, ordinarie e straordinarie, avranno svolgimento nella sede di volta in volta stabilita dal Reggitore.
La Dieta sarà presieduta dal Reggitore o, in sua assenza, dal Primo Consigliere o da un Consigliere nominato dal Consiglio. In caso di secessità presiederà il Socio Fondatore più anziano.
Fungerà da segretario della Dieta il Cancelliere, o un Socio Ordinario, Anziano o Fondatore da lui delegato.
Le sedute della Dieta sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci Ordinari, Anziani e Fondatori comprese le deleghe. La seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero dei Soci Ordinari, Anziani e Fondatori presenti.
Le modalità di svolgimento della Dieta sono riportate nel Regolamento.

Art. 8 - Votazioni alla Dieta

Le decisioni della Dieta saranno prese con la maggioranza semplice dei Soci Ordinari, Anziani e Fondatori presenti, salvo diversi tipi di maggioranza necessari nei casi di variazione di Statuto e dello scioglimento dell’Associazione.
I Soci assenti possono delegare altri Soci aventi diritto a rappresentarli con delega formalmente espressa e non contenente limitazioni. Le deleghe devono essere presentate al Reggitore non appena aperta la seduta. Un Socio non può ricevere più di due deleghe.

Art. 9 - Durata, Ordine del giorno e Verbale della Dieta

Ogni Dieta dovrà avere un ordine del giorno prestabilito e comunicato preventivamente ai soci.
Di ogni seduta della Dieta dovrà essere tenuto processo verbale a cura del Cancelliere o da un Socio facente funzione.
Il verbale, controfirmato dal Reggitore e dal Cancelliere, dovrà essere trascritto in apposito registro. Dovrà essere fornito in copia conforme ai Soci Ordinari, Anziani e Fondatori che ne facessero richiesta e comunque dovrà essere letto e approvato dalla Dieta nella seduta immediatamente successiva.

Art.10 - Reggitore

È eletto dalla Dieta fra i Soci Anziani e Fondatori. Rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti, convoca il Consiglio e la Dieta, nomina il Cancelliere, firma gli atti di ufficio.
Può delegare ai Consiglieri parte delle sue attribuzioni. La delega deve essere formale, limitata e a tempo determinato.
Dura in carica due anni ed è rieleggibile per non più di due volte consecutive. Le sue eventuali dimissioni o la sua decadenza comportano la decadenza del Consiglio e di tutte le altre cariche elettive.
Esercita la firma e la ragione sociale disgiuntamente dal Cancelliere.

Art. 11 - Consiglio

È formato da quattro membri più il Reggitore.
I suoi membri sono eletti dalla Dieta fra i Soci Anziani e Fondatori e durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Uno dei Consiglieri viene espressamente indicato dalla Dieta come Primo Consigliere, con funzione di vice-Reggitore.
Il Consiglio collabora con il Reggitore nel governo dell’Associazione e decide l’ammissione di nuovi soci sulla base delle indicazioni della Commissione preposta. Le decisioni vengono prese a maggioranza e, in caso di parità, è decisivo il parere del Reggitore.
Fanno parte del Consiglio, in qualità di membri consultivi, anche i dieci rappresentanti dei Soci Ordinari, Anziani e Fondatori delle sezioni nazionali dell’Associazione.

Art.12 - Cancelliere

Il Cancelliere viene scelto dal Reggitore fra i Soci Ordinari, Anziani o Fondatori. Il suo incarico può essere revocato in qualsiasi momento dal Reggitore, dalla maggioranza del Consiglio o della Dieta. Dura in carica al massimo quanto il Reggitore.
Determina l’ufficio di segreteria, assume l’incarico di tenere i rapporti tra i soci e il Consiglio, rende esecutive le decisioni del Consiglio, assume la segreteria delle sedute della Dieta, tiene il bilancio economico dell’Associazione e presenta il bilancio annuale, per approvazione, alla Dieta.
Al Cancelliere è attribuita la firma sociale disgiuntamente dal Reggitore.

Art. 13 - Collegio dei Revisori

Il Collegio è formato da tre membri nominati dalla Dieta anche tra non Soci. I revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Collegio con le proprie competenze di legge ha il compito di esaminare e verificare il bilancio così come presentato dal Cancelliere.

Art. 14 - Collegio dei Saggi

Il Collegio è formato da tre membri nominati dalla Dieta fra i Soci Ordinari, Anziani e Fondatori. I Saggi durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Collegio ha il compito di controllare, su richiesta della Dieta o del Consiglio, la corrispondenza del comportamento dei Soci con lo Statuto ed il Regolamento.

Art. 15 - Commissione per l’ammissione

La Commissione è formata da cinque Commissari nominati dalla Dieta fra i Soci Anziani e Fondatori. I Commissari durano in carica due anni e sono rieleggibili.
La Commissione ha il compito di esaminare le domande di ammissione e di presentare al Consiglio il proprio parere motivato e tenuto riservato.

Art. 16 - Incarichi vari

La Dieta può incaricare Soci Ordinari, Anziani o Fondatori per assolvere compiti di rappresentanza o collegamento con deleghe scritte per determinati atti o categorie di atti.

Art. 17 - Remunerazionie rimborsi

Le cariche elettive non possono comportare alcuna remunerazione per le funzioni svolte.
I casi e le modalità per eventuali rimborsi spese sono inseriti nel Regolamento.

Art. 18 - Organizzazione territoriale

L’Associazione è strutturata in dieci sezioni nazionali, una per ogni Nazione storica della Padania.
Le Nazioni storiche della Padania sono : Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Tirolo, Tirolo Trentino, Ladinia, Veneto, Emilia, Romagna, Friuli e Trieste.
Ciascuna sezione nazionale si struttura in maniera autonoma ed elegge un proprio rappresentante consultivo presso il Consiglio e scelto fra i Soci Ordinari, Anziani e Fondatori.

Art. 19 - Variazioni allo Statuto

Ogni proposta di variazione, emendamento, aggiunta allo Statuto potrà essere presa in esame solo se presentata da almeno un decimo della somma dei Soci Ordinari e Anziani o da un terzo dei Soci Fondatori mediante raccomandata A.R. al Reggitore.
Ogni proposta dovrà essere motivata e non essere in contrasto con le finalità dell’Associazione.
Essa dovrà essere inserita all’Ordine del Giorno e discussa nella Dieta. Le modifiche devono essere votate punto per punto a maggioranza semplice della totalità dei Soci Ordinari, Anziani e Fondatori divisi per categoria. Deve essere verificata la maggioranza per tutte e tre le categorie.
Se approvate, le variazioni diventano effettive ed operanti e saranno inserite nello Statuto solo dopo la loro formalizzazione nel corso di una successiva Dieta straordinaria da effettuarsi con l’assistenza di un notaio.
In caso di rigetto, le stesse proposte non potranno essere ripresentate, anche se da soci diversi, prima di un anno dalla prima presentazione.

Art. 20 - Regolamento interno

Il Regolamento interno è il documento che riporta tutte le modalità di funzionamento, procedure e punti particolari che non devono necessariamente entrare a far parte dello Statuto.
Oltre alle modalità e procedure di Regolamento già richiamate nello Statuto, la Dieta generale potrà adottarne altre ritenute necessarie purchè non in contrasto con lo Statuto con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto.

Art. 21 - Scioglimento dell’Associazione

L’Associazione potrà essere sciolta in sede di Dieta straordinaria previa regolare messa all’ordine del giorno, e solo per decisione dei della maggioranza della somma dei Soci Ordinari, Anziani e Fondatori e con l’assenso dei quattro quinti della somma dei Soci Anziani e Fondatori.
In caso di scioglimento, gli eventuali beni costituenti il patrimonio dell’Associazione saranno devoluti ad un Ente morale da designare con decisione della Dieta.

Art. 22 - Norme di Legge

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

 

 

Norme per i collaboratori

La lunghezza degli articoli

Gli articoli devono avere una lunghezza compresa fra le 6.000 e le 40.000 battute. Per gli articoli più impegnativi è possibile allegare un abstract di non più di 400 battute. La Redazione può modificare l’abstract e apportare tagli al testo dell’articolo. In generale, ogni modifica sostanziale verrà concordata con l’autore. Si consiglia agli autori di segnare a margine della stampata, a matita, quelle parti non importantissime che, in caso di necessità, possono essere tagliate.

Modalità di consegna

Tutti i testi devono essere consegnati in dischetto (con la chiara indicazione del programma di scrittura usato e della versione) e in una copia a stampa ("stampata"). Oppure possono essere inviati via posta elettronica al recapito della Compagnia. In questo caso la Redazione si riserva—se necessario—di farsi inviare anche una copia a stampa. I testi vanno forniti con programmi Word compatibili. È comunque essenziale specificare sempre con quale versione sia stato battuto il testo. Il testo va impaginato a correre; sarà la Redazione a curare l’impaginazione definitiva dei testi in funzione delle esigenze tipografiche. Il materiale va consegnato a uno dei redattori dei Quaderni Padani, oppure spedito via posta a:

La Libera Compagnia Padana
Casella postale 55 - Largo Costituente, 4
28100 Novara


o inviato via email a:




Il materiale—pubblicato o non—non viene restituito. Tutte le collaborazioni sono gratuite. Gli autori di testi pubblicati hanno il diritto di ricevere tre copie del numero dei Quaderni Padani su cui è apparso il loro scritto.

Immagini

È preferibile che i testi siano accompagnati da immagini in testo o fuori testo, fornite di didascalie. Le immagini vanno consegnate sotto forma di disegni al tratto o di stampe fotografiche (meglio se in bianco e nero) di formato massimo A4 (cm 21 x 29,7). Le immagini possono essere consegnate anche sotto forma di files: in tal caso devono essere preferibilmente in formato JPG, di almeno 100kbyte. Nel caso di immagini tratte da riproduzioni fotografiche o da stampa, la scannerizzazione deve essere eseguita a 300dpi con deretinatura.

Redazione delle note

Le note devono essere indicate nel testo con numero a esponente o con numero fra parentesi. Se non trattate in automatico dal programma di scrittura, le note vanno consegnate impaginate alla fine del testo: sarà cura della Redazione inserirle a piè di pagina. I riferimenti ai libri vanno indicati secondo l’esempio che segue:

Romano Bracalini, Cattaneo. Un Federalista per gli Italiani (Milano: Mondadori, 1995), pag.112


Il titolo è sempre in corsivo. Ove non ci fosse l’indicazione di editore si indichi: s.e.; ove manca il luogo di pubblicazione: s.l.; ove manca l’anno di pubblicazione: s.d. Per libri già citati in precedenza nell’articolo si dirà:

Romano Bracalini, op.cit., pag.112


Per libri citati in successione immediata si dirà:

Ibidem, pag.112


I riferimenti agli articoli vanno indicati come segue:

Corrado Galimberti, "Una lingua, un Popolo", su Quaderni Padani, n.1, Estate 1995, pagg. 24-25