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Art.
1 - Denominazione
È costituita lAssociazione denominata "La Libera
Compagnia Padana".
Art.
2 - Finalità
LAssociazione tende alla promozione della cultura, delle lingue,
delle tradizioni e delle aspirazioni autonomiste della Padania e
promuove ogni iniziativa che porti alla unità e alla libertà
dei popoli Padani.
Con il termine di Padania si intendono tutte le regioni dellItalia
settentrionale più le province di Massa-Carrara, Pesaro-Urbino,
i comuni toscani sul versante settentrionale dellAppennino,
i cantoni svizzeri di lingua italiana e romancia, il Nizzardo e
i paesi istriano-dalmati di cultura veneta.
Per popoli padani si intendono quelli di lingua padana (piemontesi,
liguri, lombardi, emiliani e romagnoli), i veneti, i friulani e
i ladini. Tutte le altre minoranze esistenti nella regione (arpitani,
occitani, walser, tirolesi e sloveni) sono da considerarsi come
parte della Padania, fatto salvo il loro diritto naturale allautodeterminazione.
Art.
3 - Sede
La sede ufficiale dellAssociazione è presso il Reggitore
in carica.
Art.
4 - Soci
Sono Soci Aderenti dellAssociazione tutti coloro che ne condividono
le finalità e che ne facciano espressa domanda.
Sono Soci Ordinari dellAssociazione tutti coloro che possono
date un effettivo contributo agli scopi sociali; essi sono scelti
dalla Commissione fra i Soci Aderenti che abbiano dimostrato particolare
impegno nel perseguire gli scopi dellAssociazione.
Sono Soci Anziani dellAssociazione tutti coloro che abbiano
acquisito speciali meriti; essi sono scelti dalla Commissione fra
i Soci Ordinari e il loro numero non può superare il decimo
dei Soci Ordinari.
Sono Soci Fondatori quelli che hanno sottoscritto latto costitutivo
dellAssociazione.
I soci possono essere iscritti a partiti o movimenti che non abbiano
finalità contrarie a quelle dellAssociazione. Lappartenenza
allAssociazione non è compatibile con lappartenenza
ad associazioni segrete.
Art.
5 - Obblighi dei Soci
Tutti i soci sono tenuti alla più stretta osservanza di quanto
contenuto nello Statuto e nel Regolamento e al pagamento delle quote
annuali di associazione nella misura stabilita dalla Dieta.
Art.
6 - Decadenza dei Soci
Costituiscono motivo di decadenza : il non rispetto delle finalità,
dello Statuto e del Regolamento dellAssociazione; il mancato
pagamento di una quota annuale entro i tempi stabiliti dal Regolamento;
la condanna con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
una condotta morale e civile indegna che arrechi danni gravi, anche
morali, allAssociazione o fomenti in seno ad essa dissidi
e disordini pregiudizievoli.
Le procedure per il provvedimento di decadenza sono riportate nel
Regolamento.
Art.
7 - Dieta
La Dieta (Assemblea) indirizza con le sue decisioni la politica
generale dellAssociazione e la governa attraverso le cariche
e gli organi eletti; formula il Regolamento interno; discute e vota
il bilancio; verifica il funzionamento degli organi eletti e lopera
delle cariche sociali; delega soci ad assolvere eventuali incarichi
speciali; decide su tutto quanto concerne lAssociazione.
La Dieta è aperta a tutti i Soci : hanno però diritto
al voto solo i Soci Ordinari, Anziani e Fondatori.
La Dieta ordinaria dovrà riunirsi almeno una volta lanno
con comunicazione a tutti i Soci con un preavviso di almeno quindici
giorni.
Il Reggitore potrà promuovere la Dieta ordinaria ogni volta
che per speciali motivi lo ritenga necessario o ogni volta che gliene
sia fatta formale richiesta da parte di almeno un decimo della sommma
dei Soci Ordinari e Anziani o di un terzo dei Soci Fondatori.
La Dieta si intende straordinaria quando dovrà essere effettuata
a termini di legge con lassistenza di un Notaio.
Le Diete, ordinarie e straordinarie, avranno svolgimento nella sede
di volta in volta stabilita dal Reggitore.
La Dieta sarà presieduta dal Reggitore o, in sua assenza,
dal Primo Consigliere o da un Consigliere nominato dal Consiglio.
In caso di secessità presiederà il Socio Fondatore
più anziano.
Fungerà da segretario della Dieta il Cancelliere, o un Socio
Ordinario, Anziano o Fondatore da lui delegato.
Le sedute della Dieta sono valide in prima convocazione con la presenza
di almeno la metà dei Soci Ordinari, Anziani e Fondatori
comprese le deleghe. La seconda convocazione è valida qualsiasi
sia il numero dei Soci Ordinari, Anziani e Fondatori presenti.
Le modalità di svolgimento della Dieta sono riportate nel
Regolamento.
Art.
8 - Votazioni alla Dieta
Le decisioni della Dieta saranno prese con la maggioranza semplice
dei Soci Ordinari, Anziani e Fondatori presenti, salvo diversi tipi
di maggioranza necessari nei casi di variazione di Statuto e dello
scioglimento dellAssociazione.
I Soci assenti possono delegare altri Soci aventi diritto a rappresentarli
con delega formalmente espressa e non contenente limitazioni. Le
deleghe devono essere presentate al Reggitore non appena aperta
la seduta. Un Socio non può ricevere più di due deleghe.
Art.
9 - Durata, Ordine del giorno e Verbale della Dieta
Ogni Dieta dovrà avere un ordine del giorno prestabilito
e comunicato preventivamente ai soci.
Di ogni seduta della Dieta dovrà essere tenuto processo verbale
a cura del Cancelliere o da un Socio facente funzione.
Il verbale, controfirmato dal Reggitore e dal Cancelliere, dovrà
essere trascritto in apposito registro. Dovrà essere fornito
in copia conforme ai Soci Ordinari, Anziani e Fondatori che ne facessero
richiesta e comunque dovrà essere letto e approvato dalla
Dieta nella seduta immediatamente successiva.
Art.10
- Reggitore
È eletto dalla Dieta fra i Soci Anziani e Fondatori. Rappresenta
lAssociazione a tutti gli effetti, convoca il Consiglio e
la Dieta, nomina il Cancelliere, firma gli atti di ufficio.
Può delegare ai Consiglieri parte delle sue attribuzioni.
La delega deve essere formale, limitata e a tempo determinato.
Dura in carica due anni ed è rieleggibile per non più
di due volte consecutive. Le sue eventuali dimissioni o la sua decadenza
comportano la decadenza del Consiglio e di tutte le altre cariche
elettive.
Esercita la firma e la ragione sociale disgiuntamente dal Cancelliere.
Art.
11 - Consiglio
È formato da quattro membri più il Reggitore.
I suoi membri sono eletti dalla Dieta fra i Soci Anziani e Fondatori
e durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Uno dei Consiglieri viene espressamente indicato dalla Dieta come
Primo Consigliere, con funzione di vice-Reggitore.
Il Consiglio collabora con il Reggitore nel governo dellAssociazione
e decide lammissione di nuovi soci sulla base delle indicazioni
della Commissione preposta. Le decisioni vengono prese a maggioranza
e, in caso di parità, è decisivo il parere del Reggitore.
Fanno parte del Consiglio, in qualità di membri consultivi,
anche i dieci rappresentanti dei Soci Ordinari, Anziani e Fondatori
delle sezioni nazionali dellAssociazione.
Art.12
- Cancelliere
Il Cancelliere viene scelto dal Reggitore fra i Soci Ordinari, Anziani
o Fondatori. Il suo incarico può essere revocato in qualsiasi
momento dal Reggitore, dalla maggioranza del Consiglio o della Dieta.
Dura in carica al massimo quanto il Reggitore.
Determina lufficio di segreteria, assume lincarico di
tenere i rapporti tra i soci e il Consiglio, rende esecutive le
decisioni del Consiglio, assume la segreteria delle sedute della
Dieta, tiene il bilancio economico dellAssociazione e presenta
il bilancio annuale, per approvazione, alla Dieta.
Al Cancelliere è attribuita la firma sociale disgiuntamente
dal Reggitore.
Art.
13 - Collegio dei Revisori
Il Collegio è formato da tre membri nominati dalla Dieta
anche tra non Soci. I revisori durano in carica due anni e sono
rieleggibili.
Il Collegio con le proprie competenze di legge ha il compito di
esaminare e verificare il bilancio così come presentato dal
Cancelliere.
Art.
14 - Collegio dei Saggi
Il Collegio è formato da tre membri nominati dalla Dieta
fra i Soci Ordinari, Anziani e Fondatori. I Saggi durano in carica
due anni e sono rieleggibili.
Il Collegio ha il compito di controllare, su richiesta della Dieta
o del Consiglio, la corrispondenza del comportamento dei Soci con
lo Statuto ed il Regolamento.
Art.
15 - Commissione
per lammissione
La Commissione è formata da cinque Commissari nominati dalla
Dieta fra i Soci Anziani e Fondatori. I Commissari durano in carica
due anni e sono rieleggibili.
La Commissione ha il compito di esaminare le domande di ammissione
e di presentare al Consiglio il proprio parere motivato e tenuto
riservato.
Art.
16 - Incarichi vari
La Dieta può incaricare Soci Ordinari, Anziani o Fondatori
per assolvere compiti di rappresentanza o collegamento con deleghe
scritte per determinati atti o categorie di atti.
Art.
17 - Remunerazionie rimborsi
Le cariche elettive non possono comportare alcuna remunerazione
per le funzioni svolte.
I casi e le modalità per eventuali rimborsi spese sono inseriti
nel Regolamento.
Art.
18 - Organizzazione territoriale
LAssociazione è strutturata in dieci sezioni nazionali,
una per ogni Nazione storica della Padania.
Le Nazioni storiche della Padania sono : Valle dAosta, Piemonte,
Lombardia, Liguria, Tirolo, Tirolo Trentino, Ladinia, Veneto, Emilia,
Romagna, Friuli e Trieste.
Ciascuna sezione nazionale si struttura in maniera autonoma ed elegge
un proprio rappresentante consultivo presso il Consiglio e scelto
fra i Soci Ordinari, Anziani e Fondatori.
Art.1
9 - Variazioni allo Statuto
Ogni proposta di variazione, emendamento, aggiunta allo Statuto
potrà essere presa in esame solo se presentata da almeno
un decimo della somma dei Soci Ordinari e Anziani o da un terzo
dei Soci Fondatori mediante raccomandata A.R. al Reggitore.
Ogni proposta dovrà essere motivata e non essere in contrasto
con le finalità dellAssociazione.
Essa dovrà essere inserita allOrdine del Giorno e discussa
nella Dieta. Le modifiche devono essere votate punto per punto a
maggioranza semplice della totalità dei Soci Ordinari, Anziani
e Fondatori divisi per categoria. Deve essere verificata la maggioranza
per tutte e tre le categorie.
Se approvate, le variazioni diventano effettive ed operanti e saranno
inserite nello Statuto solo dopo la loro formalizzazione nel corso
di una successiva Dieta straordinaria da effettuarsi con lassistenza
di un notaio.
In caso di rigetto, le stesse proposte non potranno essere ripresentate,
anche se da soci diversi, prima di un anno dalla prima presentazione.
Art.
20 - Regolamento interno
Il Regolamento interno è il documento che riporta tutte le
modalità di funzionamento, procedure e punti particolari
che non devono necessariamente entrare a far parte dello Statuto.
Oltre alle modalità e procedure di Regolamento già
richiamate nello Statuto, la Dieta generale potrà adottarne
altre ritenute necessarie purchè non in contrasto con lo
Statuto con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto.
Art.
21 - Scioglimento dellAssociazione
LAssociazione potrà essere sciolta in sede di Dieta
straordinaria previa regolare messa allordine del giorno,
e solo per decisione dei della maggioranza della somma dei Soci
Ordinari, Anziani e Fondatori e con lassenso dei quattro quinti
della somma dei Soci Anziani e Fondatori.
In caso di scioglimento, gli eventuali beni costituenti il patrimonio
dellAssociazione saranno devoluti ad un Ente morale da designare
con decisione della Dieta.
Art.
22 - Norme di Legge
Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni
di legge vigenti in materia.
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